RICHIESTA DI DEROGA AL CONTRIBUTO MINIMO
(art. 4c.3 Regolamento Generale Previdenza 2012)
La nuova norma prevede la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni - anche non continuativi - nell'arco della vita lavorativa per chi produce redditi inferiori al valore del minimo soggettivo. Cioè chi presume di conseguire un reddito inferiore a 15.690/00 € può versare il 14,5% del suddetto reddito piuttosto che il totale dei 2.275/00 €.
Gli effetti diretti sono la diminuzione dell'anzianità contributiva utile alla pensione che sarà riconosciuta proporzionalmente a quanto effettivamente versato. Tuttavia, integrando l'importo entro i successivi 5 anni, attraverso l'integrazione volontaria, si potrà recuperare l'intera anzianità previdenziale.
Per gli aventi diritto interessati, la domanda dovrà essere trasmessa a mezzo Inarcassa On line (Agevolazioni - Deroga contributo soggettivo minimo) entro il 31 maggio 2015.
Tutte le informazioni di dettaglio al link del sito ufficiale :